Sentenza del tribunale distrettuale di Utrecht Z. Mehraban e P.H. Ruijzendaal contro R. Geissen

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Narges Achikzei, che è stato dato alle fiamme, e il suo fidanzato hanno avuto un violento conflitto con l'ex datore di lavoro della donna di Utrecht, 32 anni. La famiglia è associata a pratiche fraudolente. In ogni caso, sono stati accusati da una persona ferita. Lo stesso è stato convocato in tribunale una settimana dopo l'omicidio da incendio in relazione alla calunnia. Per molto tempo si dice che abbia inviato e-mail alla donna - un'ex operaia - e danneggiato il suo onore e il suo buon nome.

È molto probabile che questo conflitto abbia avuto un ruolo nella morte crudele. Il pubblico ministero non vuole mai rispondere alle domande sul contenuto del conflitto giuridico. E' chiaro che il conflitto ha esercitato una forte pressione sugli Achikzei e sulle altre parti coinvolte.
Sentenza


Corso di UTRECHT

Settore diritto commerciale e diritto di famiglia

Numero del caso / numero di ruolo: 297049 / KG ZA 10-1031

giudizio nel procedimento sommario dell’8 dicembre 2010

nel caso di

1. ZAMAN MEHRABAN,
che vive in Zeist,
2. PETER HANS RUIJZENDAAL
che vive a IJsselstein,

querelanti,
il signor P.H. Ruijzendaal in Zeist,

contro

RALPH GEISSEN,
senza domicilio o residenza noti,
imputato,
non è apparso.

1. La procedura

1.1. Lo svolgimento della procedura è chiaro:
– il mandato di comparizione
– la fase orale
– l’assenza concessa alla convenuta nel corso del procedimento.

1.2. 1.2. Infine, è stata emessa una sentenza.

2. La valutazione

2.1. Per la domanda e i fatti della causa, si fa riferimento al mandato di comparizione.

2.2. 2.2. La domanda non appare al tribunale come illegittima o infondata e sarà accolta come segue, ad eccezione di quanto segue.
L’anticipo richiesto sul risarcimento dei danni sarà respinto, in quanto la domanda non è motivata e gli attori hanno indicato all’udienza che lo scopo dell’anticipo è in parte quello di dissuadere il convenuto da ulteriori pubblicazioni. Il Tribunale nei procedimenti sommari ha ritenuto che i ricorrenti hanno già chiesto misure coercitive a tal fine.

2.3. 2.3. Sarà vietato un importo massimo delle misure coercitive richieste.

 

297049 / KG SAB 10-1031
8 dicembre 2010


2.4. Il convenuto è condannato alle spese in quanto parte soccombente. Le spese della parte attrice sono stimate in misura pari alle spese:
– citazione di EUR 73,89.
– dazio fisso 255,00
– altri costi 0,00
– stipendio dell’avvocato 527,00
Totale 855,89 EUR

3. La decisione

Il giudice nel procedimento sommario

3.1. vieta all’imputato di inviare e-mail, pubblicare articoli su Internet e rilasciare dichiarazioni a terzi con effetto immediato, in cui accusa gli attori di reati e causa danni;

3.2. ordina all’imputato, entro una settimana dalla notifica della presente sentenza, di rimuovere (o di far rimuovere (o di far rimuovere) i messaggi e le immagini riguardanti e da parte di ricorrenti già pubblicati da (o per conto di) lui stesso su vari forum e siti Internet, e di dare ordine in tal senso, nonché a Google e ad altri motori di ricerca di ordinare il riferimento alla rimozione dei siti in questione.

3.3. Il convenuto è condannato a pagare a ciascuno dei ricorrenti una penalità di EUR 500,– per ogni giorno o parte di esso che non soddisfi i requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2. L’importo massimo dell’ammenda è di 15.000 euro per ogni giorno o frazione di giorno in cui non si è conformato ai punti 3.1 e 3.2. raggiunti,

3.4. stabilisce che, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai punti 31 e 3.2, l’imputato deve essere condannato e, una volta raggiunto l’importo massimo della penalità di mora incamerata, i ricorrenti possono essere tenuti in ostaggio dal tribunale per un mese,

3.5. Il convenuto eÁ condannato alle spese del procedimento, da parte dei ricorrenti fino ad oggi stimate in EUR 855,89,

3.6. dichiara la presente decisione provvisoriamente esecutiva,

3.7. respinge i più o meno rivendicati.

Questa sentenza è stata pronunciata da H. Phaff ed è stata pronunciata in pubblico su
8 dicembre 2010.

 

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